Art. 1.
(Rilevazione informatizzata dello scrutinio e trasmissione telematica dei risultati nelle consultazioni elettorali e referendarie).

      1. Nelle consultazioni elettorali relative all'elezione del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, dei consigli regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali e nei referendum popolari, in ciascun ufficio elettorale di sezione la registrazione degli elettori ammessi alle votazioni, la rilevazione dei risultati dello scrutinio, la redazione del verbale delle operazioni di votazione e la trasmissione dei risultati dello scrutinio agli uffici competenti sono effettuate anche mediante strumenti informatici.
      2. A conclusione delle operazioni di spoglio delle schede, il presidente dell'ufficio elettorale di sezione attesta la conformità degli esiti della rilevazione informatizzata dello scrutinio rispetto a quelli risultanti dall'annotazione sulle tabelle di scrutinio cartacee.
      3. Per assicurare lo svolgimento delle operazioni indicate al comma 1, negli uffici elettorali di sezione almeno uno dei componenti è scelto tra gli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune in cui ha sede la sezione, per i quali non vi siano cause di esclusione e che siano in possesso del titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado e di idonea competenza informatica.
      4. Le operazioni indicate al comma 1 possono essere effettuate esclusivamente su supporto cartaceo nei soli casi eccezionali di improvvisa assenza o impedimento di scrutatori con competenza informatica o di certificate insormontabili difficoltà tecniche che non consentano l'uso degli strumenti informatici.

 

Pag. 6